Articolo 1: Istituzione del Centro
Su proposta del Magnifico Rettore è istituito un Centro di Ateneo di Ricerca e Servizi con la denominazione “UPE - l’Università di Padova per l’Europa / The University of Padua for Europe”, in questo Statuto denominato “il Centro”.
Articolo 2: Fini
Il Centro ha i seguenti fini:
▪ rilevazione e sostegno delle realtà presenti nell'Ateneo che, nella ricerca e nell'insegnamento, interpretano la dimensione europea;
▪ orientamento di tali realtà alla costruzione di un profilo dell'Europa unita nella diversità e aperta sul mondo;
▪ creazione di occasioni e servizi che consentano alle stesse realtà di conoscersi e di valorizzarsi a vicenda nell'accreditamento reciproco e verso l'esterno;
▪ individuazione nel contesto circostante di interlocutori attivi nel processo di integrazione europea; avvio e consolidamento dei rapporti con tali interlocutori, in particolare attraverso lo sviluppo, nelle diverse componenti che qualificano l'Università, della capacità di lavorare in reti europee e internazionali;
▪ disponibilità ad interagire con gli eventi in tempi ravvicinati sì da fare dell'Università di Padova un ambiente in cui l'Europa ed i suoi rapporti con il mondo costituiscano elemento portante della vita civile e dell'impegno nella ricerca e nell'insegnamento, segnatamente a partire dai settori afferenti alle scienze umane.
Articolo 3: Attività
Le attività del Centro nel perseguimento dei fini suddetti consistono in:
▪ monitoraggio permanente delle iniziative istituzionali poste in essere o programmate a livello di Ateneo e di strutture decentrate per favorirne la sintonia con il profilo dell'Europa unita nella diversità che il Centro propugna;
▪ raccolta e gestione della documentazione e del materiale bibliografico indispensabile alla conoscenza delle realtà, europee ed altre, attraverso le quali quel profilo si costruisce;
▪ condivisione con sfere di soggetti le più ampie possibili dei dati e delle valutazioni ricostruttive e critiche che tali risorse consentono, grazie anche all’utilizzo dei mezzi più avanzati di comunicazione;
▪ messa a punto, elaborazione e attuazione di programmi di ricerca e di formazione superiore che facciano crescere la familiarità degli universitari e della società civile con l'Unione europea e, ad un tempo, la conoscenza critica sul suo sviluppo;
▪ messa a punto di procedure che consentano un apporto istituzionale dell'Università di Padova alla elaborazione e realizzazione delle politiche e strategie dell’Unione nella prospettiva della sussidiarietà;
▪ iniziative funzionali alla creazione di un senso di appartenenza al processo di costruzione anche politica dell'Europa in qualità di cittadini e di protagonisti del dialogo con le istituzioni;
▪ arricchimento di tale dialogo con l'apporto di conoscenze relative a realtà extra-europee, specie di integrazione regionale, che interpellano l’Europa e ne sollecitano la solidarietà.
Articolo 4: Autonomia funzionale
1. Il Centro ha sede presso gli spazi attualmente occupati dal Centro di Documentazione Europea (CDE). Possono essere istituite sedi operative distaccate presso altre strutture dell’Ateneo.
2. Al Centro è affidata la gestione del Centro di Documentazione Europea, (CDE), fatti salvi gli impegni assunti dall’Ateneo in base all’accordo intervenuto con la Commissione Europea – DG Stampa e Comunicazione, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 11.02.2005.
3. Il Centro può fornire prestazioni a soggetti pubblici e privati in conformità a quanto previsto dal Regolamento per l’Amministrazione la Finanza e la Contabilità dell’Università di Padova.
4. Il regime di amministrazione finanziaria è accentrato a livello di Ateneo che prevede allo scopo un particolare capitolo in bilancio.
Articolo 5: Membri fondatori
1. Sono Membri fondatori del Centro: i proff. Bruno Barel, Bernardo Cortese, Francisco Leita, Patrizia Messina, Gabriele Orcalli, M. Laura Picchio Forlati, Gianni Riccamboni, Antonio Varsori.
2. Possono diventare Membri del Centro:
a) le Facoltà, i Dipartimenti, le Strutture didattiche, attraverso rappresentante designato allo scopo;
b) docenti dell’Università di Padova che nell’ambito della ricerca e della didattica coltivino interessi congeniali con le attività del Centro;
3. L’ammissione è deliberata dall’Assemblea, a maggioranza assoluta dei Membri, su richiesta scritta della parte interessata e parere favorevole del Comitato Tecnico-Scientifico.
4. I Membri sono tenuti a collaborare lealmente con il Centro.
5. La perdita dello status di Membro deriva da rinuncia, estinzione o morte, o dal venir meno delle condizioni di ammissione e appartenenza, quale risulta da una delibera dell’Assemblea resa su parere conforme del Comitato Tecnico-Scientifico.
Articolo 6: Organi
Sono organi di governo del Centro: l’Assemblea dei Membri, il Comitato Tecnico-Scientifico, la Commissione dei Garanti, il Direttore.
Articolo 7: L’Assemblea
1. L’Assemblea è composta dai Membri del Centro.
2. L’Assemblea si riunisce su convocazione del Direttore o su richiesta di almeno un terzo dei Membri, e comunque in via ordinaria una volta l’anno.
3. Salvo quanto prescrivono l’art. 5 par. 3 in relazione all’ammissione di nuovi Membri e l’articolo 16 in relazione alle modifiche statutarie, le delibere dell’Assemblea sono adottate a maggioranza dei componenti in prima convocazione, e a maggioranza dei presenti in seconda convocazione
Articolo 8: Compiti dell’Assemblea
L’Assemblea:
a) delibera l’ammissione di nuovi Membri;
b) elegge il Comitato Tecnico-Scientifico;
c) discute e adotta gli indirizzi di ricerca e le linee generali di attività del Centro;
d) approva il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo;
e) approva la relazione annuale sulle attività svolte;
f) può sollecitare proposte dal Comitato Tecnico-Scientifico.
Articolo 9: Il Comitato Tecnico-Scientifico
1. Il Comitato Tecnico-Scientifico è composto da sette Membri. Uno di essi è designato dal Magnifico Rettore, gli altri sono eletti dall’Assemblea tra i suoi Membri.
2. Il Comitato resta in carica per tre anni e i Membri sono rieleggibili per una volta.
3. Nel caso di cessazione della qualità di membro, il Rettore lo sostituisce senz’altro ove si tratti del componente da lui designato; altrimenti, il Direttore entro un mese provvede a convocare l’Assemblea per la sostituzione del caso.
4. Il Comitato designa tra i suoi componenti il Direttore del Centro, che presiede le riunioni del Comitato.
5. Il Comitato è convocato dal Direttore quando lo reputi necessario o quando ne sia richiesto da almeno tre componenti.
Articolo 10: Compiti del Comitato Tecnico-Scientifico
Il Comitato Tecnico-Scientifico ha il compito di:
a) sottoporre all’Assemblea proposte di cui all’articolo 8 lett. c);
b) attuare gli indirizzi di ricerca e le linee generali di attività del Centro;
c) redigere il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo;
d) svolgere qualsiasi altra attività indispensabile al perseguimento dei fini del Centro che non sia di competenza di altro organo del Centro medesimo;
e) eleggere tra i suoi componenti il Direttore del Centro;
f) autorizzare l’uso del nome del Centro ai Membri che ne facciano eventualmente richiesta.
Articolo 11: La Commissione dei Garanti
1. La Commissione dei Garanti è composta da personalità esterne eminenti distintesi per il ruolo di protagonisti o interpreti illuminati svolto nel processo di integrazione europea. Tali personalità sono scelte in numero di tre dal Rettore, tre dal Senato Accademico e tre dall’Assemblea, e sono nominate con decreto rettorale.
2. La Commissione si riunisce almeno una volta l’anno per essere edotta – e, ove del caso, orientare gli organi del Centro – circa la definizione delle linee generali e dei programmi di attività del Centro medesimo.
3. La Commissione valuta l’aderenza di tali programmi alle esigenze emergenti dal processo d’integrazione in corso e dal ruolo che al riguardo può svolgere l’Ateneo. Tale valutazione certifica la qualità della ricerca e dei servizi offerti dal Centro agli utenti e alla collettività, ed è pubblicizzata in forme congrue all’assolvimento di detta funzione.
4. La Commissione dei Garanti dura in carica cinque anni.
Articolo 12: Il Direttore
Il Direttore è eletto a scrutinio segreto dai componenti del Comitato Tecnico-Scientifico e decade con il Comitato che lo ha eletto, fatta salva l’ordinaria amministrazione.
Articolo 13: Compiti del Direttore
Il Direttore:
a) ha la responsabilità del funzionamento del Centro;
b) rappresenta il Centro all’esterno e ne cura i rapporti con gli Organi Accademici;
c) convoca il Comitato Tecnico-Scientifico e l’Assemblea, li presiede e cura l’esecuzione delle loro deliberazioni;
d) sottopone al Comitato Tecnico-Scientifico le iniziative da intraprendere;
e) redige annualmente, sulla base delle indicazioni del Comitato Tecnico-Scientifico, gli atti da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea, e segnatamente: il programma generale delle attività, il bilancio preventivo e consuntivo, la relazione delle attività svolte;
f) designa tra i componenti del Comitato Tecnico-Scientifico un Vicedirettore che lo sostituisce nei casi di impedimento e assenza e al quale può attribuire specifiche deleghe.
Articolo 14: Risorse
1. Il Centro persegue le sue attività attraverso:
a) l’opera dei Membri che lo compongono;
b) il contributo di studiosi, specialisti, professionisti italiani e stranieri (e di dottorandi, studenti, stagisti, tirocinanti), con i quali siano stati stipulati accordi di collaborazione;
c) la collaborazione di tecnici e personale amministrativo dell’Università, previa intesa con i Responsabili delle strutture di appartenenza;
d) la collaborazione con enti e strutture esterni che condividano le finalità del Centro.
2. Risorse finanziarie possono essere assicurate al Centro da:
a) l’Università di Padova mediante assegnazione ordinaria di funzionamento inserita nel bilancio annuale e contributi straordinari;
b) i Dipartimenti interessati;
c) il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR);
d) l’Unione Europea;
e) altri enti pubblici o privati.
Il Centro percepisce inoltre quanto ad esso dovuto quale corrispettivo per attività di ricerca e consulenza e per servizi resi nell’ambito delle finalità istituzionali.
Articolo 15: Durata
La durata del Centro è di 10 anni.
Il rinnovo del Centro potrà avvenire su esplicita richiesta, da parte dei Membri interessati, al Direttore e previa deliberazione degli organi collegiali di Ateneo.
Articolo 16: Emendamenti
Eventuali modifiche del presente Statuto e del Regolamento possono essere proposte dal Comitato Tecnico-Scientifico o da un quinto dei Membri. Esse sono fatte proprie dall’Assemblea a maggioranza dei 2/3 dei Membri in prima convocazione, e a maggioranza assoluta dei Membri in una seconda convocazione. Le proposte così formalizzate devono essere approvate dagli Organi di Ateneo.
Articolo 17: Norma transitoria
Fino alla costituzione del Comitato Tecnico Scientifico, che deve essere nominato entro 6 mesi dalla data di istituzione del Centro, un Comitato ordinatore, composto dai proff. Francisco Leita, M. Laura Picchio Forlati, Gianni Riccamboni, Antonio Varsori, adotta le delibere necessarie all’avvio del Centro.
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